Art. 1

 

È costituita (…), con riferimento alla volontà dello stesso professore cui è intitolata la presente Fondazione la FONDAZIONE LUIGI SPEZZAFERRO – ONLUS, con sede in Roma.

La fondazione potrà istituire in Italia ed all’estero (…) sedi secondarie, organizzazioni stabili, centri e laboratori di ricerca ed altre strutture operative, anche temporanee.

La fondazione non ha scopo di lucro, e persegue per scopo esclusivo, salvo l’esercizio di attività connesse e strumentali, la tutela del patrimonio storico-artistico nazionale, attraverso la conoscenza e la diffusione della conoscenza, dei metodi di ricerca e relativa analisi concernente detto patrimonio e lo studio delle relative fonti, di quanto prodotto dal “Genio italiano”, come comunemente inteso nell’ambito degli studi storico-artistici, volendo la Fondazione svolgere la propria attività esclusivamente nel settore della tutela, promozione e della corretta valorizzazione dei beni culturali e delle “cose” cui si riconosce scientificamente valenza ed interesse storico-artistico.

Scopo della Fondazione è pertanto il coordinamento di tutti i sistemi, i metodi, gli studi, i “mestieri” e le attività che realizzano la più approfondita conoscenza del patrimonio storico artistico nazionale, europeo ed internazionale ed il coordinamento sistematico e conoscitivo in un sistema accessibile agli studiosi di ogni livello, dagli studenti agli specialisti, di tutte le attività rivolte alla tutela del patrimonio stesso, come realizzato da ogni “mestiere” interessato: storici dell’arte, docenti e ricercatori e studenti, Amministratori pubblici, restauratori, fotografi specializzati, archivisti, collezionisti, cultori ed attuatori di ogni altra attività necessaria e supportante la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle discipline relative agli specifici studi del professor Luigi Spezzaferro, cui la presente Fondazione è intitolata.

La presente Fondazione nasce dalla necessità di riconoscere per chiunque, discepolo come collega nella ricerca o nell’insegnamento, quanto appreso dal magistero del Professore, quanto con lui condiviso e quanto ricevuto nel corso della sua vita come persona e come docente per stimolo, incremento delle proprie qualità, insegnamento, come da lui rivolto alla massima implementazione delle capacità di chi ha collaborato in ogni diverso livello con il Professore; nasce dalla consapevolezza che gli studi ed il metodo scientifico da lui percorsi non vengano dispersi in rivoli diversi e separati; nasce dalla necessità sentita da ciascun collaboratore e discepolo che il magistero del Professore venga mantenuto, dopo la sua morte, nel rispetto della unitarietà, unità, coerente dirittura scientifica; nasce dalla volontà collettiva di tutti i collaboratori, discepoli, allievi ed oggi docenti, di continuare a sviluppare nel rispetto della ed in sintonia con la coerenza del pensiero e del metodo del Professore, le ricerche iniziate e interrotte e quelle che, anche se formalmente terminate, restano aperte alla evoluzione della ricerca da lui iniziata e percorsa.

Chiunque partecipa alla presente Fondazione, con qualsiasi ruolo, si impegna a rispettarne i principi fondativi sopra esposti.

Lo scopo della Fondazione si ispira a quanto suggerito dallo stesso Professore, nella più ampia visione da lui stesso maturata, specie negli ultimi anni dei suoi studi e ricerche, nella continua evoluzione dei suoi interessi specificatamente storici nel campo dell’arte figurativa e della storia delle città, in particolare della città di Roma, nella sua consapevolezza del fondamentale apporto che agli studi storici possono apportare gli archivi delle singole specialità ed il confronto e l’interrelazione fra le varie professionalità impegnate nella conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale ed oltre.

 

Art. 2

 

Scopi specifici della fondazione sono, con riferimento a quanto già esposto al superiore art. 1:

 

  • lo studio e la ricerca, nel campo della ricerca storico-artistica-documentaria, di ogni tema relativo all’arte figurativa, all’architettura, all’urbanistica relativa in particolare al periodo romano del ‘500-‘600 e di ogni situazione evolutiva conseguente;
  • il completamento e la pubblicazione degli studi e ricerche non portate a termine per l’improvvisa scomparsa del Professore;
  • la ricerca e lo studio relativi ad ogni tema ed argomento storico-artistico iniziato dal Professore, con particolare attenzione al periodo Romano intercorrente fra il ‘500 e il ‘600.
  • la ricerca e lo studio relativi ad ogni tema ed argomento storico artistico condotto con la metodologia iniziata o comunque percorsa dal Professore al quale è intitolata la presente Fondazione;
  • la formazione di archivi in tutti i campi della conservazione, e quindi archivio dei collezionisti, archivio della documentazione diagnostica, archivio dei restauratori, archivio degli antiquari, archivi museologici relativi agli allestimenti nei musei e delle mostre, archivi diagnostici, storico-artistici, fotografici; in breve archivi relativi a professionalità di varia natura, ma tutte concorrenti al medesimo scopo di studio, conoscenza e conservazione del patrimonio storico-artistico.
  • il sostegno a studenti e studiosi mediante l’elargizione di premi, borse di studio ed incentivi economici;
  • l’apertura alla consultazione della biblioteca e dei documenti di archivio del Professore, che non abbiano natura strettamente personale, in tal caso previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, o più semplicemente del Comitato Esecutivo, se nominato;
  • ogni altra attività coerente e connessa con quelle sopra indicate ritenute idonee per il perseguimento degli scopi della Fondazione e deliberate dal Consiglio Direttivo.

Quanto sopra allo scopo di rendere fruibile e consultabile a professionisti della materia, studiosi, studenti tutto quanto dalla Fondazione raccolto e realizzato.

La fondazione potrà dotarsi di uno specifico sito internet, normalmente consultabile, sia gratuitamente che a pagamento, secondo quanto sarà disposto dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento. La Fondazione potrà realizzare anche attività connesse e strumentali per il raggiungimento degli scopi prefissi, per le quali verrà tenuta una separata contabilità.

 

Art. 3

 

La Fondazione si propone di perseguire i propri scopi anche e soprattutto mediante il collegamento e con l’apporto di altre Istituzioni pubbliche e private; in particolare con Università Statali e private, e specificamente con le Università di Roma Tre e per essa il Dipartimento di Studi Artistici, Archeologici e sulla Conservazione, l’Università della Calabria e per essa in particolare il Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, l’istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università Cattolica di Milano, istituzioni dove il Professore ha esercitato nel suo percorso universitario il suo Ministero, l’istituto Max Planck Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften, attivo in Roma come Bibliotheca Hertziana, del quale il Professore è stato il primo assegnatario di Borsa di Studio di nazionalità italiana, e con tutte le Università Soprintendenze, Enti Pubblici e Privati, Fondazioni, Associazioni, collezionisti, restauratori, diagnostici, fotografi, allestitori, singoli, o in qualsiasi forma associati, che siano interessati al perseguimento degli scopi della Fondazione e consapevoli dell’importanza degli stessi per una corretta evoluzione a livello nazionale ed internazionale della ricerca e della politica attiva nel campo storico-artistico, sia essa volta alla conoscenza storica, e quindi pregressa, che alla evoluzione della ricerca come dell’espressione artistica contemporanea, che alla corretta fruizione e valorizzazione dei patrimoni storico-artistici territoriali, nazionale, europeo ed oltre.

A tal fine ciascuno studioso interessato al perseguimento degli scopi della Fondazione, in qualsiasi ruolo, si impegna a riportare in ogni pubblicazione, studio, ricerca, la menzione che i medesimi vengono realizzati nel rispetto della metodologia e del magistero del Professore e comunque nell’ambito delle finalità della Fondazione.

 

Art. 4

 

Per il raggiungimento degli scopi prefissi la Fondazione si propone:

  • di portare a compimento i lavori interrotti e non conclusi iniziati dal Professore anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, Istituti Universitari e Culturali italiani ed esteri;
  • di concedere, anche congiuntamente con altri Enti, Fondazioni, Istituti, Pubblici e Privati, borse di studio e/o premi per studenti, ricercatori, docenti, studiosi che intendano iniziare e/o proseguire studi e ricerche, riconoscendo il magistero del Professore;
  • di realizzare un centro ove sia consultabile la biblioteca originariamente del Professore e come implementata da ulteriori apporti per acquisti, donazioni, elargizioni;
  • la creazione di archivi relativi alle specifiche professionalità di chi è interessato e professionalmente coinvolto in ogni attività relativa alla tutela ed alla conservazione ed alla valorizzazione, intesa nel modo più scientificamente corretto, del patrimonio storico-artistico.

Il tutto come già in parte menzionato al superiore art. 3

 

Art. 5

PATRIMONIO

 

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

  • i conferimenti dei Soci Fondatori
  • l’uso, concesso gratuitamente per consultazione e prestito (da stabilire con apposito regolamento), dalle Fondatrici (…) di tutti i volumi costituenti la biblioteca del professore, nonché dei testi, pubblicazioni, documenti, corrispondenza, atti amministrativi, e relativi agli Istituti Universitari ove il Professore ha prestato il suo Ministero, purché disponibili ed agibili dal professore stesso.
  • ogni altro provento ed elargizione conferita alla Fondazione per il conferimento dei suoi scopi, nonché i beni acquistati dalla Fondazione con le elargizioni ricevute.

Costituiscono inoltre, e principalmente, patrimonio della Fondazione il pensiero e l’insegnamento del professore, non in quanto quantificabili economicamente in modo diretto, ma in quanto patrimonio morale e scientifico; pertanto i proventi dei diritti d’autore delle opere pubblicate o ripubblicate postume direttamente dalla Fondazione, fatti salvi comunque i diritti spettanti a soggetti terzi, sono di spettanza della Fondazione.

 

Art. 6

 

(…)

 

Art. 7

ORGANI

 

Sono organi della Fondazione:

  • Il presidente
  • Il consiglio direttivo, che potrà istituire nel proprio ambito, come appresso indicato un Comitato Esecutivo;
  • I Comitati Scientifici, di natura permanente o nominati per ogni singolo ramo di attività;
  • Il Comitato dei Sostenitori; di esso fanno parte tutti coloro che riconoscono, come elemento della propria formazione o della propria evoluzione scientifica anche dialetticamente, gli insegnamenti ed i metodi del Professore e aderiscono idealmente agli scopi della Fondazione, nonché cultori di altre discipline, che siano stati legati al Professore per parentela, amicizia e comunione di idee.

Può inoltre essere nominato, ad eventuale richiesta degli Enti finanziatori, o per semplice opzione del Consiglio Direttivo, un Collegio dei Revisori dei Conti, la cui composizione e compiti sono determinati dalle norme di legge in vigore all’atto dell’istituzione. Il Collegio dei Revisori sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati ai sensi di Legge. Il Consiglio Direttivo all’atto della nomina ne indica il Presidente e determina il compenso dei componenti.

Tutte le cariche, ad eccezione di quella dei revisori, sono gratuite; i componenti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi. Il consiglio Direttivo può determinare un compenso per le persone che compiano attività di collaborazione, sia in via saltuaria che permanente. I compensi non potranno comunque essere superiori a quanto previsto dal D.L.vo 460/1997.

Viene inoltre costituito il Comitato dei Sostenitori: di esso possono far parte tutti coloro che riconoscono, come elemento della propria formazione o della propria evoluzione scientifica anche dialetticamente, gli insegnamenti ed i metodi del professore e aderiscono idealmente agli scopi della Fondazione, nonché cultori anche di altre discipline, che siano stati legati al professore per parentela, amicizia e comunione di idee.

 

Art. 8

PRESIDENTE

 

(…)

Al presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente può nominare rappresentanti e procuratori e delegare i poteri di rappresentanza con idonea procura, autonomamente per quanto riguarda i poteri spettanti autonomamente o previa delibera del Consiglio Direttivo, o in caso di urgenza del Comitato Esecutivo, negli altri casi.

Nel caso di dimissioni o decesso del presidente, come nominato nell’atto costitutivo, il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio Direttivo preferibilmente fra i discendenti del Professore o, in mancanza, fra le persone partecipanti al Consiglio Direttivo, e preferibilmente fra i soggetti già partecipanti al Consiglio Direttivo come nominato nel presente atto costitutivo. La nomina deve essere effettuata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio stesso.

 

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti. (…) Il primo Consiglio Direttivo risulta composto da dieci componenti.

 

Art. 10

 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di gestione e di amministrazione ordinaria e straordinaria e potrà compiere ogni atto necessario ed opportuno per il perseguimento degli scopi della Fondazione nel rispetto degli scopi stessi.

Spettano al Consiglio Direttivo i poteri di modifica delle norme del presente atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo, attualmente composto da dieci membri, può cooptare con il parere favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, altri membri del consiglio stesso fino al raggiungimento del massimo dei suoi componenti secondo quanto previsto dal presente atto.

 

Art. 11

 

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente della Fondazione con comunicazione da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione con ogni mezzo scritto idoneo ad attestare il recepimento; quindi per lettera raccomandata, comunicazione fax o e-mail, da inviarsi ai recapiti comunicati da ciascun componente, nel quale saranno indicati il luogo il giorno e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

Il consiglio Direttivo si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo prescelto dal Consiglio stesso e preventivamente comunicato ai partecipanti alle riunioni.

Il consiglio è validamente costituito, anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti in carica ed almeno un componente in carica del Collegio dei Revisori, qualora nominato e gli altri componenti ne siano stati informati almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza da altro componente eletto dai presenti. Il consiglio nomina il segretario della riunione che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso.

 

Art. 12

 

Il Consiglio Direttivo assume le delibere con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, salve le maggioranze più qualificate previste nel presente statuto. In caso di urgenza o di difficoltà per l’indizione delle riunioni, il Consiglio può anche svolgersi per tele o audio conferenza; in tal caso la riunione si intende tenuta nel luogo ove si trovano congiuntamente il Presidente ed il segretario della riunione.

Qualora il Consiglio sia stato regolarmente convocato, i componenti che non possano partecipare alla riunione possono inviare in forma scritta, di cui sia possibile avere della ricezione, pareri motivati relativamente alle delibere da assumersi e di essi dovrà essere fatta menzione del relativo verbale. Tali pareri non potranno essere assunti come dichiarazioni di voto, se colui/colei che le ha inviate non ha partecipato alla riunione neppure in audio o video conferenza, ma devono essere menzionati nel verbale della riunione.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati a tempo indeterminato. In caso di dimissioni di alcuno dei suoi membri il Consiglio provvede per cooptazione alla nomina dei membri decaduti fra gli studiosi che, nel loro campo di ricerca, si sono attenuti o riferiti nell’espletamento delle loro funzioni ai principi ed agli scopi della Fondazione e con riferimento al magistero scientifico del Professore.

La nomina degli ulteriori componenti del Consiglio Direttivo deve essere assunta dai membri in carica con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

 

Art. 13

COMITATO ESECUTIVO

 

Il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio ambito un Comitato Esecutivo, costituito da un massimo di cinque ed un minimo di tre componenti designati dal Consiglio stesso fra i propri membri; del Comitato Esecutivo fa parte di diritto il Presidente, che lo presiede. In assenza del Presidente il Comitato Esecutivo è presieduto dal più anziano dei suoi membri.

Al Comitato Esecutivo spetta il compito di porre in essere le attività che si propone la Fondazione, con l’onere di riferirne al Consiglio Direttivo, alla prima riunione, e con la facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio stesso che dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

Spettano al Comitato Esecutivo inoltre i compiti che saranno delegati specificamente dal Consiglio Direttvo.

 

Art. 14

COMITATO/I SCIENTIFICO/I

 

Il Consiglio può nominare un Comitato Scientifico permanente, ed anche Comitati Scientifici specifici per ogni singolo ramo di attività e singola iniziativa.

Il/i Comitato/i Scientifico/i viene/vengono nominato/i dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi componenti il Presidente.

I compiti del/dei Comitato/i Scientifico/i sono stabiliti dal Consiglio Direttivo all’atto della nomina.

 

Art. 15

COMITATO DEI SOSTENITORI

 

I partecipanti al Comitato dei Sostenitori si impegnano a svolgere ogni attività necessaria od utile per l’attività della Fondazione ed il raggiungimento dei suoi scopi.

Nella domanda di adesione al Comitato dovrà essere indicato:

generalità del richiedente, indirizzo, anche e-mail, qualifica o titolo di studio;

l’approvazione espressa degli scopi della Fondazione;

l’impegno a menzionare, qualora corrisponda a verità, l’insegnamento del professore, nei lavori e nelle pubblicazioni, che restano comunque di totale proprietà anche scientifica, responsabilità e disponibilità degli autori e degli operatori. La domanda è rivolta al Consiglio Direttivo, che ne delibera l’accettazione.

Il Comitato dei Sostenitori nomina fra i suoi componenti un Coordinatore o un Gruppo di Coordinamento composto da un massimo di Cinque componenti. Il Coordinatore o un componente del Gruppo di Coordinamento può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo pareri in ordine alle materie trattate, ma senza diritto di voto. I pareri espressi devono essere riportati nel verbale della riunione.

Ai componenti il Comitato la Fondazione trasmette periodicamente comunicazione delle iniziative e delle attività della Fondazione.

Il comitato dei Sostenitori si riunisce, previa delibera del Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente da inviarsi con ogni mezzo scritto del quale sia possibile ottenere prova di ricezione 8lettera raccomandata, fax, e-mail) con indicati il giorno e l’ora della riunione e l’indicazione degli argomenti da trattare. Deve essere riunito entro quindici giorni quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei componenti.

Le riunioni sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti, in assenza, da altra persona nominata dai presenti. Sono ammesse deleghe; nessuno può essere portatore di oltre due deleghe. Le deleghe non possono essere rilasciate ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Comitato dei sostenitori esprime suggerimenti e pareri in merito alle attività della Fondazione.

I pareri espressi dal Comitato dei Sostenitori non sono vincolanti, ma il Consiglio Direttivo dovrà, in sede di delibera, motivare dettagliatamente le ragioni per le quali non si è attenuto al parere espresso dal Comitato o ne ha rinviato l’attuazione.

 

Art. 16

REGOLAMENTI

 

Il Consiglio Direttivo, per il migliore funzionamento della Fondazione può dotarsi di uno o più Regolamenti relativi al funzionamento degli Organi della Fondazione, quali il Consiglio stesso, il Comitato Esecutivo, il Comitato dei Sostenitori ed il o i Comitati Scientifici.

 

Art. 17

CLAUSOLE DI CONFORMITA’ AL D.L.vo 460/97 E SCIOGLIMENTO

 

Ai fini della iscrizione nel Registro delle ONLUS ed in applicazione di quanto previsto dal D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460 art. 10 e seguenti e successive modifiche, sono:

A) stabiliti i seguenti divieti:

  • di svolgere attività diverse da quelle che costituiscono gli scopi della fondazione come sopra stabiliti, ad eccezione delle attività direttamente connesse;
  • di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano disposti per Legge, tenuto conto di quanto disposto dall’intero comma 6 del detto Decreto n. 460/97;

B) stabiliti i seguenti obblighi:

  • di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale o direttamente connesse;
  • di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni ONLUS o ai fini di pubblica utilità, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio Direttivo, sentiti in ogni caso gli Organismi di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
  • di usare ed evidenziare in ogni atto o corrispondenza l’acronimo ONLUS.

 

Art. 18

SCIOGLIMENTO

 

La Fondazione può essere revocata e dichiarata estinta per volontà delle costituenti ed il parere favorevole dei tre quarti i componenti il Consiglio Direttivo, e sentito il parere del Comitato dei Sostenitori, fino a quando non abbia ottenuto il riconoscimento. Può essere dichiarata estinta o trasformata quando lo scopo sia stato raggiunto o divenuto impossibile.

In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio deve avvenire, come sopra precisato, nel rispetto di quanto disposto dal D.L.vo 460/97.

 

Roma, 11 novembre 2007

 

 

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